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da Aquarius » 22 lug 2010, 19:57
Ad ogni modo, posto l'articolo di Legge, se qualcuno dovesse averne bisogno...
Con l’entrata in vigore della legge 342 del 2000, l’articolo 63,
al comma 1, recita:
“viene disposta l’esenzione delle tasse automobilistiche (di proprietà) per gli autoveicoli e i motoveicoli a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno, se non utilizzati ad uso professionale.”
In quest’ultimo caso infatti, non spetta alcuna esenzione dalla tassa (e attenzione... nemmeno la possibilità della riduzione del premio RCA assicurativo, vedi nel testo seguente tutte le distinzioni).
al comma 2, recita:
le stesse agevolazioni in merito all’esenzione spettano anche ai veicoli definiti “di particolare interesse storico o collezionistico” a partire dal 20° anno della loro costruzione.
e al comma 4, recita:
....se questi veicoli circolano su strada è dovuta una tassa forfetaria annua di circolazione.
La tassazione infatti non è più dovuta per effetto della loro iscrizione nei pubblici registri, ma in relazione alla circolazione su strade e aree pubbliche.
Distinzione importante! La prima conseguenza di ciò è che paga solo chi circola su strade o aree pubbliche. E deve pagare prima della messa in circolazione del veicolo. In ogni caso la tassa forfetaria ha validità per l’anno solare (1/1- 31/12), qualsiasi sia il mese di versamento e qualsiasi sia la potenza del motore. Si può versare la tassa agli uffici postali con gli appositi moduli, intestati alla Regione di appartenenza, avendo l’avvertenza di scrivere sul retro del bollettino: veicolo esente dalle tasse automobilistiche art. 63 legge 342/2000.
Ulteriore adempimento:
il proprietario del veicolo storico circolante, dovrà portare con sé l’attestazione di pagamento (come si fa coi ciclomotori) per dimostrare alle eventuali richieste, di aver assolto l’obbligo di legge (art. 17 L. 449/97 e C.M. 30/E del 27/1/98).
Le tasse di circolazione forfetarie di questi veicoli circolanti sulle pubbliche strade ammontano a €. 25,82 per le auto e a €. 10,33 per i motocicli (di tutti i tipi), fanno eccezione i residenti nella regione Veneto che pagheranno €. 28,40 per le auto e €. 11,36 per le moto e quelli residenti nella regione Marche che pagheranno €. 27,88 per la auto e €. 11,15 per le moto.
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